Obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale: secondo l'orientamento consolidato "lo stato di bisogno non è escluso dall’intervento di terzi coobbligati od obbligati in via subordinata". Ciò sta a significare che il reato di cui all'art. 570 c.p. si configura nei confronti del genitore inadempiente anche se taluno si sostituisca nella somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio minore. L’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età, quindi, grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro. Tale principio viene sancito anche dalla Costituzione che all’art. 30 prevede che “è dovere e diritto dei entrambi i genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
13 magTempo di lettura: 1 min
Potestà
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